Incentivi fiscali per favorire l’economia circolare

22 Agosto 2024

Donazioni in natura e imprese: il dialogo con gli enti del Terzo settore (Ets) passa anche attraverso la legge Gadda o antisprechi (legge 166/2016). Questa normativa, fondamentale per il sistema dell’economia circolare italiano, è sempre più utilizzata dalle grandi imprese e dovrebbe essere maggiormente diffusa anche tra le piccole e medie imprese (Pmi).

I progetti antisprechi avviati dagli operatori del mercato rappresentano strumenti consolidati per valorizzare attività ad alto impatto ambientale, sociale e reputazionale, aspetti sempre più rilevanti nel dibattito pubblico e di crescente interesse per consumatori e imprese.

La legge antisprechi permette alle imprese di donare beni destinati all’interesse collettivo in deroga ai criteri generali del Tuir, che altrimenti farebbero scattare l’imposizione fiscale per i beni destinati a finalità estranee all’attività aziendale.

Per incentivare le donazioni, l’articolo 16 della legge 166/2016 introduce una disciplina fiscale specifica per le cessioni gratuite di determinate categorie di beni, che non sono più commercializzati o non idonei alla vendita a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che ne compromettono l’idoneità all’uso, o per altri motivi simili. Tra questi beni rientrano non solo generi alimentari, medicinali, prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa, e integratori alimentari, ma anche prodotti tessili, abbigliamento, tablet ed e-reader, purché siano destinati a enti pubblici, enti non profit ed Ets.

Ai fini Iva, le cessioni gratuite di questi beni, effettuate nel rispetto delle procedure previste dalla norma, sono equiparate alla distruzione dei beni, il che significa che l’operazione non è soggetta a Iva, mantenendo però il diritto del donante alla detrazione dell’Iva assolta a monte.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, viene disapplicato l’articolo 85, comma 2 del Tuir, escludendo così che il valore normale dei beni ceduti gratuitamente concorra a formare i ricavi, garantendo al contempo la deduzione dei costi sostenuti.

La legge antisprechi non è l’unica misura che le imprese possono considerare per le donazioni in natura. Un’alternativa è rappresentata dai benefici previsti dall’articolo 83 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore – Cts), che consente di dedurre le donazioni fino al 10% del reddito complessivo. Questo importo deve rispettare i criteri stabiliti dal Dm del 28 novembre 2019 per le erogazioni liberali in natura, distinguendo tra beni strumentali e merci. Nel caso dei beni strumentali, la deduzione è calcolata in base al costo residuo non ammortizzato al momento del trasferimento; per le merci, si considera il valore inferiore tra il valore normale e quello delle rimanenze (articolo 92, Tuir).

A differenza della legge antisprechi, il Codice del Terzo Settore non regola le conseguenze fiscali della fuoriuscita del bene dal ciclo aziendale ai fini Iva e delle imposte dirette, applicandosi quindi le regole ordinarie.

La cessione gratuita può essere esente da Iva se riguarda beni merce e se destinata a enti individuati dall’articolo 10, n. 12, Dpr 633/1972 (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni con finalità assistenziali). In caso contrario, sarà soggetta a Iva ordinaria. Ai fini Ires, la fuoriuscita del bene potrebbe generare un ricavo imponibile per il contribuente, poiché manca una disapplicazione dell’articolo 85, comma 2, Tuir. Questo ricavo potrebbe essere compensato con la deduzione prevista dall’articolo 83, Cts, che può essere applicata al valore totale del bene donato nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.

FONTE: Il Sole 24ORE

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