Tempi, riflessi penali e sanzioni da valutare per la sanatoria R&S

4 Agosto 2024

Un tema centrale dell’estate fiscale è certamente quello delle spese di ricerca e sviluppo. Dopo la pubblicazione delle linee guida da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le aziende devono valutare rapidamente se certificare i propri crediti d’imposta per la R&S e decidere se aderire alla sanatoria entro il termine del 31 ottobre.

Un aspetto molto delicato riguarda i tempi incerti per il rilascio della certificazione, che spesso non arriverà in tempo utile per supportare la decisione di aderire o meno alla sanatoria. Il processo di certificazione può durare da un minimo di 105 giorni (90 + 15) a un massimo di 165 giorni (90 + 15 + 60), a seconda che il Mimit richieda o meno un supplemento di indagine con la documentazione tecnica, contrattuale e contabile.

Inoltre, la decisione di aderire riversando solo le somme utilizzate dipende dal parere condizionato dell’Agenzia delle Entrate. Questo potrebbe creare problemi, poiché aderendo alla sanatoria – nella Sezione I, Dichiarazione Analitica del Modello – il contribuente di fatto nega che le attività di ricerca svolte possano beneficiare dell’agevolazione fiscale. Un eventuale parere negativo dell’ufficio potrebbe costringere il contribuente ad affrontare un contenzioso, che potrebbe essere perdente proprio a causa di quanto dichiarato nella Sezione I.

Ci sono altri due elementi che potrebbero scoraggiare l’adesione.

Il primo è che il riversamento del solo credito utilizzato – senza sanzioni – potrebbe essere ottenuto anche in base all’articolo 10 dello Statuto del Contribuente, secondo cui non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, anche se successivamente modificate dalla stessa. La norma prevede inoltre che le sanzioni non sono applicate quando la violazione dipende da oggettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma tributaria.

Sotto un altro profilo, dal 15 settembre 2022, nel contenzioso tributario, è stato rafforzato il concetto che l’onere della prova ricade sull’ente impositore (comma 5, articolo 7, Dlgs 545/1992).

Quanto alla segnalazione alla procura della Repubblica, ricordiamo che si tratta di un atto dovuto in caso di superamento dei limiti e di qualificazione del credito come inesistente da parte degli organi accertatori. Tuttavia, il nuovo decreto sanzioni (Dlgs 87/2024) ha introdotto il comma 2-bis dell’articolo 10 del Dlgs 74/2000, che esclude la punibilità quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza in merito agli elementi specifici o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Inoltre, l’articolo 15, relativo alle violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie, stabilisce che non costituiscono fatti punibili le violazioni dovute a incertezza oggettiva sulla portata delle norme. Anche l’aspetto penale appare quindi meno incisivo.

In conclusione, data l’attuale formulazione e tempistica, il riversamento dovrà essere ben ponderato, soprattutto nei casi in cui l’azienda può documentare di aver effettivamente svolto attività di ricerca e sviluppo.

FONTE: Il Sole 24ORE

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