Crisi d’impresa, recuperi Iva ancora in cerca di stabilità

7 Ottobre 2024

Con l’entrata in vigore del decreto correttivo-ter al Codice della crisi d’impresa (Dlgs 136/2024) dal 28 settembre, si apre la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione dell’Iva nell’ambito della composizione negoziata, in applicazione dell’articolo 26, comma 3-bis, del Dpr 633/1972.

Tuttavia, per altre procedure previste dal Codice della crisi (Dlgs 14/2019), che non sono esattamente “sovrapponibili” a quelle già contemplate dalla norma fiscale (ad esempio, il fallimento, ora sostituito dalla liquidazione giudiziale), sarà necessario attendere il decreto delegato legato alla riforma tributaria. Questa legge invita infatti a estendere l’applicazione dei commi 3-bis, 5, 5-bis e 10 dell’articolo 26 del decreto Iva a tutte le procedure del Codice della crisi.

Un intervento limitato

Anche l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 324/2023, ha chiarito che la normativa vigente non consente un’interpretazione estensiva delle regole attuali a procedure diverse da quelle specificatamente elencate. Nonostante ciò, sarebbe teoricamente possibile, attraverso un’attenta interpretazione, anticipare gli obiettivi della legge delega, considerato che molte delle procedure del Codice della crisi presentano analogie con quelle già regolamentate dalle disposizioni Iva. Questa prospettiva è inoltre in linea con l’esigenza di adeguare il sistema fiscale ai principi dell’ordinamento europeo.

Ad ogni modo, il recente intervento correttivo ha recepito, attraverso la modifica all’articolo 25-bis del Dlgs 14/2019, le misure premiali già previste dal Dl 13/2023, volte a incentivare il ricorso alla composizione negoziata.

Il termine per il recupero dell’Iva

Il creditore può emettere la nota di variazione in diminuzione, relativa a imponibile e imposta, per detrarre l’Iva sul credito falcidiato a partire dalla pubblicazione nel Registro delle imprese di:

  • contratti o accordi con i creditori (articolo 23, comma 1, lettere a) e c) del Codice);
  • accordo di ristrutturazione dei debiti (Ard) previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera b), in assenza di soluzioni raggiunte tramite i contratti o accordi.

Questa disposizione si dovrebbe applicare anche agli Ard estesi e agevolati (articoli 60 e 61 del Codice), sebbene limitata ai casi in cui la composizione negoziata non sia stata conclusa. La norma stabilisce chiaramente che il termine iniziale per il recupero dell’imposta è la data di pubblicazione nel Registro imprese dei contratti o accordi.

Questa regola potrebbe essere estesa anche agli accordi previsti dall’articolo 182-bis della legge fallimentare (ora articolo 57 del Codice della crisi), per i quali l’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), del Dpr 633/72 individua il dies a quo nella data del decreto di omologa dell’accordo.

Un quadro normativo eterogeneo

La necessità di armonizzare il termine iniziale per l’emissione della nota di accredito, a beneficio degli interessati, emerge anche alla luce della rigida tempistica imposta dall’amministrazione finanziaria (circolare 20/E/2021). Attualmente, la possibilità di ricorrere alla dichiarazione integrativa a favore o al rimborso ex articolo 30-ter del Dpr 633/72 è piuttosto limitata (risposta 592/2022). Per questo, la data di pubblicazione dell’evento nel Registro delle imprese potrebbe essere presa come riferimento anche per le procedure già disciplinate, se aperte dal 26 maggio 2021 in poi.

Nel caso della liquidazione giudiziale (ex fallimento), potrebbe essere considerata la data di deposito della sentenza di apertura della procedura. Per il concordato preventivo, invece, il termine potrebbe coincidere con il deposito del decreto di ammissione nella cancelleria del tribunale. Resta comunque valido che, nel concordato preventivo, la nota di variazione riguarderà solo la parte di credito decurtata, a differenza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale.

Infine, per i piani attestati, la data di pubblicazione nel Registro imprese è già prevista come termine per il recupero Iva.

FONTE: Il Sole 24ORE

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