Investimenti 4.0 e dati al Gse: sei vie diverse per gestire i bonus

1 Luglio 2024

Le ricevute dei modelli F24 con compensazione di crediti d’imposta 4.0, soggette all’obbligo di comunicazione previsto dal decreto legge 39/2024, rimangono sospese in attesa di informazioni dal Gestore dei servizi energetici (Gse). Questa nuova procedura richiede il coordinamento tra gli applicativi delle Entrate e la nuova piattaforma Gse, incaricata di ricevere le comunicazioni. Il Gse deve fornire l’autorizzazione alla compensazione del credito “4.0”; in assenza di questa, l’Agenzia delle Entrate comunicherà il rigetto della delega.

Attualmente, le deleghe compensate a partire dal 17 giugno 2024, che espongono i codici tributo relativi ai bonus “Transizione 4.0” comunicati come chiusi al Gse, sono sospese per 30 giorni, in attesa del nulla osta del Gse.

È responsabilità del contribuente monitorare la situazione e, in caso di rigetto, agire di conseguenza.

Vediamo ora le diverse casistiche – sei in totale – in cui è necessaria (o meno) la comunicazione al Gse.

Investimenti dal 30 marzo 2024

Per gli investimenti 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl 39/2024), è obbligatoria la trasmissione di due distinte comunicazioni:

  1. Una comunicazione preventiva, con l’ammontare complessivo degli investimenti previsti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
  2. Una comunicazione di completamento, con i medesimi dati aggiornati.

Il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile 2024 prevede, all’allegato 1, un unico modello di comunicazione per entrambi i casi e non specifica i termini di invio.

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa prima dell’effettuazione dell’investimento (presumibilmente all’invio dell’ordine del bene), basandosi sui dati disponibili in quel momento.

La seconda comunicazione deve essere inviata «al completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva» (presumibilmente al momento dell’effettuazione dell’investimento secondo l’articolo 109 del Tuir, ossia all’arrivo del bene e/o al collaudo dello stesso) basandosi sui dati definitivi.

Investimenti da inizio 2023 al 29 marzo 2024

Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 (giorno precedente all’entrata in vigore del Dl 39/2024), il modello di comunicazione di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale Mimit del 24 aprile 2024 va trasmesso «esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti» basandosi sui dati definitivi.

In questo caso, non è necessaria una comunicazione preventiva.

La norma non prevede un termine ultimo per la comunicazione, ma senza di essa il credito non sarà utilizzabile.

Quando non serve inviare il modello

Sono esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) su prenotazione entro il 31 dicembre 2022, anche se interconnessi tardivamente nel 2023 e 2024.

Per gli investimenti iniziati nel 2021 o 2022, conclusi successivamente e interconnessi nel 2023 o 2024, non è necessaria alcuna comunicazione e si può continuare a compensare liberamente.

Il rebus dell’anno di riferimento

Per gestire blocchi e autorizzazioni alle compensazioni, l’Agenzia delle Entrate ha modificato, con una FAQ del 16 aprile, le regole sulla compilazione del modello F24, in relazione al campo «anno» nella delega di versamento.

La risoluzione 25/E/2024 prevede che per gli interventi oggetto di comunicazione al Gse (dal 30 marzo 2024 e nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024) per i crediti 4.0 (codici tributo 6936 e 6937) utilizzati in compensazione, l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 sia quello di completamento dell’investimento agevolato.

Quindi, mentre prima si indicava l’anno dell’interconnessione, ora per gli investimenti 4.0 esenti da comunicazione si deve indicare l’anno di inizio dell’investimento, mentre per quelli soggetti a comunicazione va indicato l’anno di completamento; un contesto che risulta di difficile gestione.

FONTE: Il Sole 24ORE

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