Modello 231 per garantire la selezione dei fornitori

24 Giugno 2024

Gli articoli presenti in questa pagina trattano i temi affrontati nella sessione di approfondimento del Master Telefisco del 19 giugno.

Due provvedimenti del Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, riguardanti due note aziende di moda, hanno suscitato notevole interesse tra gli operatori del settore: i decreti del 15 gennaio e del 3 aprile 2024.

In particolare, con il secondo decreto è stata disposta l’amministrazione giudiziaria per presunti casi di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che coinvolgevano alcuni fornitori della società.

Le indagini hanno rivelato che la casa di moda appaltava l’intera produzione a società terze che si occupavano solo della campionatura del materiale, esternalizzando la produzione a opifici cinesi, riducendo così i costi tramite l’uso di manodopera irregolare e clandestina.

I lavoratori, nonostante fossero pagati per un impiego part-time, lavoravano in media dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana e dormivano in un locale abusivo all’interno del capannone. I dispositivi di sicurezza erano stati rimossi e i lavoratori non erano mai stati sottoposti a visite mediche né avevano ricevuto formazione.

Il meccanismo è stato considerato colposamente alimentato dalla società committente, che, pur non avendo partecipato direttamente nel reato, non aveva mai verificato l’effettiva capacità imprenditoriale delle società appaltatrici.

Garanzia di legalità

Alla luce di questi fatti, appare evidente che il Modello organizzativo 231 non possa più essere visto solo come una “circostanza esimente”, ma debba essere considerato una garanzia di “legale e virtuoso svolgimento” dell’attività d’impresa. Questo cambiamento è spinto non solo dai nuovi orientamenti giurisprudenziali, ma anche, e con maggiore impatto, dal mercato, dove i consumatori sono sempre più attenti alla reputazione dell’impresa.

Nell’ambito dei Modelli 231, o delle procedure da essi richiamate, dovrebbe essere data grande importanza alla selezione dei fornitori “strategici”.

A tal fine, il Modello potrebbe prevedere:

  1. L’acquisizione di autodichiarazioni specifiche da parte del fornitore, attestanti il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre al Durc in corso di validità.
  2. La richiesta di una scheda, firmata dal fornitore, indicante il numero di lavoratori impiegati, il loro inquadramento retributivo, i tempi di lavorazione previsti, le attrezzature utilizzate e le modalità di lavorazione.
  3. L’inserimento nel contratto di appalto delle prescrizioni del Codice etico e del Modello organizzativo, con sanzioni specifiche per il fornitore, come la risoluzione immediata del contratto in caso di violazione delle procedure stabilite.
  4. La richiesta al fornitore di una dichiarazione che attesti l’impegno a verificare le condizioni di lavoro presso i subappaltatori, indicando i subappaltatori coinvolti e i documenti richiesti a questi ultimi, o le procedure di affidamento seguite. Se l’appaltatore ha un’adeguata struttura produttiva, può essere previsto un divieto di subappalto.
  5. L’introduzione di clausole contrattuali che permettano audit periodici presso la sede del fornitore per verificare le condizioni dei lavoratori.

Nell’ambito della procedura di accreditamento del fornitore, rivestirà un ruolo importante il possesso di certificazioni ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001, oltre all’adozione di un Modello organizzativo 231.

FONTE: Il Sole 24ORE

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